Carcere minorile
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Articolo di Avv. Barbara Barsali

Ognuno di noi porta con sé un crimine commesso o un crimine che l’anima gli chiede di commettere.

F/Pessoa

Con questa stupenda (tragicamente vera) riflessione di Pessoa, entriamo in punta di piedi nella tematica, assai delicata, della delinquenza minorile e del sistema giustizia intorno ad essa elaborato: i minori, come tutelarli, nelle/dalle istituzioni.

Nell’ambito giudiziario, comincia ben presto a manifestarsi l’idea, condizionata dai grandi movimenti di pensiero, di una giustizia minorile che si diversifichi sostanzialmente dal sistema giustizia creato per gli adulti, per la particolare tutela di cui il minore abbisogna; l’idea (la necessità, meglio) di istituire un giudice che si occupi esclusivamente dei minori, altamente qualificato, e la conseguente realizzazione di un autonomo e specifico tribunale per i minori. Marx, relativamente all’ingiustizia delle condizioni di lavoro, e allo sfruttamento dei minori e Freud, per la scoperta psicologica dell’universo bambino, hanno avuto una parte importante nella determinazione del fenomeno, così come la dottrina sociale della Chiesa ed alcuni movimenti che promossero l’attenzione e il riguardo per l’infanzia.

In realtà, risulta evidente che, al di là della creazione di uno determinato collegio giudicante, la questione relativa alla tutela dei soggetti minori – prima ancora di essere un principio imprescindibile connaturato al nostro sistema giuridico – è e deve essere un imperativo morale e categorico, implicante ogni aspetto della vita sociale e giuridica, principio indispensabile dell’ordinamento del nostro Paese.

La nostra splendida Carta Costituzionale, ispirata dal favor minoris, prevede (teoricamente) che il minore sia già un cittadino, non un aspirante tale, e di conseguenza – in relazione alle varie fasi di crescita – debba poter essere partecipe della vita della collettività; che il minore abbia, dunque, diritti propri e principalmente il diritto, che li racchiude tutti, ad un regolare processo di personalizzazione e di socializzazione; che il minore abbia diritto ad avere una famiglia che dia sostegno ed educazione, rispettosa delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del minore stesso.

Nello specifico, poi, le disposizioni penali del nostro sistema giuridico si occupano di tutelare l’integrità fisica e la libertà del minore nonché dello status familiare, mentre quelle civili si pre/occupano di assistere i minori in difficoltà, regolando tuttavia anche la disciplina legislativa dei minori nelle vicende ordinarie. In ogni caso deve essere valutato l’interesse del minore, quale criterio valido cui l’ordinamento deve far ricorso, sempre e comunque.

Elemento peculiare del processo penale relativo ai minori è (almeno dovrebbe essere) il riferirsi con particolare cautela ed avvedutezza alla speciale categoria di soggetti che sono in età evolutiva, nei quali le qualità psico-fisiche e la personalità sono in fase di sviluppo; accortezza che si dovrebbe realizzare concretamente a livello della considerazione della personalità e della tipologia delle conseguenze giuridiche, piuttosto che del reato, identico a quello previsto per gli adulti.

I giovani individui, infatti, risultano essere più facilmente educabili dalle istituzioni, ma, allo stesso tempo, sono anche più facilmente soggetti ad influssi criminogeni derivanti da trattamenti penali non adeguati, attuati dalle medesime istituzioni.

Perché, nella realtà, risulta terribilmente complicato realizzare quanto previsto così dettagliatamente dal nostro sistema giuridico? Perché non è sufficiente la previsione di un sistema, che se pur migliorabile, sembrerebbe convergere verso la più giusta tutela del minore?

Cosa altro è necessario?

In Italia negli ultimi 10 anni, la delinquenza minorile non è aumentata, la percentuale di minorenni denunciati è la più bassa rispetto alle altre nazioni europee, anzi è addirittura diminuita, tuttavia la tutela effettiva del minore non viene realizzata pienamente, tenendo conto del particolare stato di “debolezza” nel quale versa un minore che viene in contatto, per i motivi più disparati, con procedimenti di giustizia civile o penale e in considerazione della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia del 1989, delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile – Regole di Pechino 1985 – e tenuto conto delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei bambini – Convenzione di Strasburgo 1996 – e dell’art. 111 della nostra Costituzione.

Gli elementi base per la tutela dei minori dovrebbero riguardare la protezione e promozione del loro percorso evolutivo, il tutto affinché possa concretamente (e non solo teoricamente) realizzarsi la centralità del/sul minore, base indispensabile della futura società, civile e responsabile.

La speranza è che questo possa concretizzare effettivamente, perché non sia soltanto illusione, ma certezza.

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